Vitaliano Esposito: il giusto processo, diritto delle parti e doveri del giudice

dicembre 3, 2014 by  
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In occasione di un convegno a  San Marino, Diritto penale Contemporaneo, l’ ex Procuratore Generale della Cassazione Vitaliano Esposito ha tenuto una relazione sul tema:

LA PREMINENZA DEL DIRITTO NEL PROCESSO.
IL GIUSTO PROCESSO: DIRITTO DELLE PARTI
O DOVERE DEL GIUDICE?” 1

Un intervento ricco di riferimenti e di spunti che sicuramente meritano di essere ricordati. In merito va detto che sia per il contenuto della relazione stessa, che affronta problematiche importantissime come la giustizia e le loro carriere (caso Enzo Tortora) , la libertà di espressione ed il ruolo del giudice nel garantire la collettività a sapere di più, del diritto italiano, europeo e sammarinese, ecc., sia per l’autorevolezza del relatore, proprio per questo inseriamo, una nota anche che riguarda il suo ricco curriculum, sotto la voce: “2-Curriculum vitae _ Vitaliano_ Esposito”.
Inoltre va detto che l’intera relazione merita di essere portata a conoscenza dei nostri lettori perché affronta una materia molto delicata come la giustizia e l’intero ordinamento, analizzando le cause di questo disfacimento nel contesto sociale e civile. Detta relazione viene riportata  qui di seguito sotto la voce: “1-San Marino Diritto Penale Contemporaneo”.
In particolare il Procuratore Vitaliano Esposito affronta problematiche e concetti forti che, qui, di seguito segnaliamo, iniziando con il riporto della prima nota:
 a)- nota n. 1 che riguarda la giustizia e la cultura sammarinese:
<<… Testo della relazione, arricchita con note, svolta a San Marino l’11 ottobre alla presenza e con gli interventi degli on.li Giancarlo Venturini e Giuseppe Maria Morganti, Segretari di Stato, rispettivamente, per la Giustizia e per la Cultura, e degli avvocati Maria Selva e Maurizio Simoncini, Presidenti, rispettivamente, dell’ Ordine sammarinese degli avvocati e notai e della Camera penale, in occasione del seminario organizzato dall’Istituto giuridico sammarinese con l’Ordine sammarinese ed accreditato ai fini della formazione continua degli Ordini professionali sammarinesi e dell’ Ordine italiano Forense.
Dedico questo lavoro al mio maestro Girolamo Tartaglione ed al mio amico Alfredo Paolella, vittime dell’intolleranza, della sopraffazione e della violenza, uccisi dalle brigate rosse il 10 e 11 ottobre 1978….. >>.
b)- l’Italia, l’Europa e il Diritto sammarinese
…….<<Leggiamo insieme il testo di queste autentiche pietre angolari del vostro ordinamento:
L’ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.
Stupefacente! …>>.
c)- Repubblica di San Marino e i diritti fondamentali della persona (caso Enzo Tortora):
“Con queste due disposizioni, quindi, la Repubblica di San Marino riconosce il primato del diritto convenzionale rispetto al diritto interno. Il primato, cioè dei diritti riconosciuti dalla Convenzione quale essi vivono nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.
Incredibile e meraviglioso!
Meraviglioso perché al diritto convenzionale – ai diritti fondamentali della persona – questa Serenissima repubblica riconosce quel primato che a tale diritto in Italia non è riconosciuto.25Incredibile perché in Italia, quel primato negato al diritto convenzionale è, invece riconosciuto al cd. diritto comunitario, cioè quello che oggi è il diritto dell’Unione europea.26In Italia, ciò che viene riconosciuto al diritto dei mercanti viene negato ai diritti dell’uomo.27Non mancano spunti di autocritica relativamente alla magistratura di cui ha fatto parte e fa parte, anche se in pensione, e cioè: “ … Dove eravamo rimasti?
Dove eravamo rimasti?
Questo si chiedeva Enzo Tortora, vittima di quel processo da cui sono scaturite splendide carriere per magistrati rispettosi dei canoni del fair trial”.
d)- Il giudice e la capacità di non violare il diritto fondamentale
<<……. Prioritario, quindi, per la decisione del caso concreto, si colloca il dovere del giudice – il dovere proprio di ogni giudice – di verificare se la particolare situazione di fatto sottoposta al suo esame sia suscettibile di porre in discussione o addirittura di violare il diritto fondamentale, che regola il settore di volta in volta interessato e che quel giudice dovrebbe proteggere…..>>.
e)- L’art. 111 della Costituzione ed il giusto processo
<<………Dal processo come funzione tutelato dall’articolo 111 della Costituzione, al processo come diritto tutelato – per il tramite dei canoni ivi previsti – all’articolo 6 della Convenzione.
Il giusto processo come rispetto della dignità di chi vi è coinvolto: come rispetto della potenziale vittima non del reato, ma del processo.
Il giusto processo come dovere del giudice di rispettare la dignità di tutte le parti coinvolte.
Il giusto processo come diritto di noi tutti e come dovere dello Stato rispetto ai suoi cittadini ed alla comunità internazionale.
Il giusto processo come griglia di credibilità dello Stato, come sintomo di ordinamento legalmente in buona salute.
E lo stato di salute del Paese è affidato al magistrato, che dei diritti umani – si dice a Strasburgo – è il primo tutore.36.
Ma come si fa a non comprendere, che la quasi totalità delle constatazione di violazione della Corte nei confronti dell’Italia – ma chiamiamole pure condanne, perché censure e disapprovazioni sono – è avvenuta proprio per inosservanza di questo obbligo da parte dei giudici?
A partire dalla prima sentenza resa nei confronti dell’ Italia, nel lontano 1980, in quel che viene definito il famoso caso Artico.
Caso talmente famoso da suscitare, nell’indifferenza più totale,37 solo la reazione – e su di una rivista giuridica – di uno studioso con amare considerazioni, sotto il titolo: rossi dalla vergogna, anzi paonazzi.38 Quel caso richiedeva un’azione disciplinare contro un alto magistrato della cassazione, colpevole principale, ma non esclusivo, della violazione.39 Così come richiedeva un’azione disciplinare, nel 1984, la successiva condanna, per il caso Goddi, tipico esempio di macelleria giudiziaria.40E qual è stata la reazione dell’ ordinamento italiano, per le condanne a cascata che, a partire dal 1985 sono intervenute per il giudizio in contumacia?41 E che, ad onta della recente legge, continueranno a pervenire. ……..”
f)- La libertà di espressione e le violazioni del giudice con le sue decisioni
<< …Si tratta generalmente della decisione oggetto del procedimento principale di cognizione.
Ma può anche trattasi dell’oggetto del procedimento incidentale o complementare al procedimento principale.43Ad esempio, in un procedimento principale, civile o penale per diffamazione, il bene che viene in discussione – quello, cioè, che può essere violato dal giudice nazionale con la sua decisione – è la libertà di espressione, 44 tutelata dall’articolo 10 della Convenzione.
E’ ben vero che in quel procedimento la pretesa vittima della diffamazione, invocando la tutela dell’onore o della reputazione, pone, a sua volta, in discussione il rispetto della sua privacy, il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione.

1-San Marino Diritto PenaleContemporaneo

2-Curriculum vitae _ Vitaliano_Esposito

 

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